Le ATTIVITA' PROFESSIONALI DEI DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI, SONO DISCIPLINATE DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 152-1992
Attività professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le
attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale,
le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità,
la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario,
nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di
difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste
ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le
diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica
competenza di professionisti di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle
piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura,
alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il
collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori
relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie
agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai
sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di
prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi
compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del
servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la
stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque,
danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie,
zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro
attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le
consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività
di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante,
la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali,
nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la
trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e
dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero
di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti
all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di
sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la
realizzazione di barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto
rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di
produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le
analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e
l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le
attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla
industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e
forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in
associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di
sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la
tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e
la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli
ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i
rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro
utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di
interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in
zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la
misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al
verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed
extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di
territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e
discariche nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le
operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario
attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con
altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi
comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di
cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di
svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi
da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o
lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i
lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario
ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con
firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti
idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed
alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su
aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla
pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con
particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di
fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni
altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, nè di quanto può formare oggetto
dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi
e regolamenti.
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